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L’autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) ha emanato il 7 agosto 2014 la delibera 421/2014/R/EEL.

Di seguito alleghiamo gli stralci salienti della delibera:

 

Antenna GSM

“Recependo quanto previsto da precedenti norme e delibere i gestori di reti elettriche hanno la necessità di controllare i flussi di energia provenienti da fonti ad energia rinnovabile, pertanto vengono a richiedere ai produttori di adeguarsi a quanto previsto già dalla A72”


“al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, qualora non siano possibili altre azioni, vengano disconnessi alcuni impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza maggiore o uguale a 100kW, alimentati da fonte rinnovabile non programmabili solare o eolica, che immettano in rete tutta la produzione”

 

Art. 2 –  chi deve adeguarsi

“I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW, connessi o da  connettere……………” 

 

Art 2.5 – sistema per teledistacco

“l’Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III ha altresì evidenziato che, per poter ridurre la produzione degli impianti di produzione , è necessario che l’impresa distributrice possa inviare segnali ad un opportuno ricevitore GSM/GPRS situato presso l’impianto dell’utente attivo ed in grado di elaborare il segnale e di emettere un comando al sistema di protezione di interfaccia che consenta il distacco e l’inibizione dei gruppi di generazione; il medesimo Allegato M descrive altresì le funzionalità e le modalità di installazione presso gli impianti di produzione di energia elettrica del ricevitore (modem/attuatore) GSM/GPRS; “

 

Art 2.3 – nuovo regolamento di esercizio

“A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione alle prescrizioni previste dal comma 2.1, il produttore è tenuto a darne comunicazione all’impresa distributrice alla cui rete l’impianto di produzione è connesso, a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.”

 

Art. 2.6 – Premi

I produttori che inviano all’impresa distributrice, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia.

c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

 

Art. 2.7  Premi

I produttori che inviano all’impresa distributrice, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1 e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al comma 2.6.