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Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta

 

Di seguito cercheremo di spiegare i punti chiave di questa delibera che interessa tutti gli impianti fotovoltaici oltre i 20 KWp.

Per non appesantire troppo la lettura abbiamo preferito semplificare il più possibile,  mentre chi volesse approfondire troverà nel testo i links con i riferimenti di legge.

Come sempre non esitate a contattarci per gli approfondimenti del caso, tramite il numero verde 800 943439 oppure scrivendo a info@oamgs.com.

Cordiali saluti.

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Delibera 04 dicembre 2014  (595/2014/R/eel)

 

Alcuni riferimenti di legge

 

il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 5 luglio 2012, ha disciplinato le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Tale decreto prevede che l’Autorità per l’Energia ELettrica e il Gas (AEEG) aggiorni i propri provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta come segue:

  • a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
    • a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimigestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
    • a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
  • b) prevede che la responsabilita’ del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell’attivita’ di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonche’ quelle relative all’energia elettrica immessa in rete;

Successivamente l’ Autorità per l’Energia ELettrica e il Gas (AEEG), con la delibera 483/2014/R/eel , ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe, qualità del servizio e misura dell’energia elettrica per il periodo di  regolazione con decorrenza dall’1 gennaio 2016 (di seguito: quinto periodo di regolazione).

 

Chi si deve adeguare

 

Tutti gli impianti di produzione da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza superiore a 20 kWp sia in bassa tensione BT che in media tensione MT. Il Gestore di Rete invierà al produttore una comunicazione con la richiesta di verifica del contatore. In questo caso si dovrà inoltrare al Gestore di rete il modello del contatore ed l’eventuale richiesta di cambio nel caso no fosse compatibile.

Non è necessario far nulla per gli impianti in cui il contatore di produzione, coincida con quello dell’energia immessa e sia già telegestito dal gestore di rete. Es. Impianti in cessione totale monocontatore installato da gestore di rete che comunica mensilmente le letture al GSE.

Cosa fare

 

Tutti i contatori presenti negli impianti devono essere tele leggibili dal Gestore di Rete Locale e devono essere tra quelli specificati nella lista pubblicata da Enel Distribuzione, non sappiamo ancora se gli altri  Gestori di Rete Locale abbiano le medesime richieste di Enel. Sarà quindi necessario comunicare a Enel Distribuzione o ad altro Gestore di Rete Locale e secondo le disposizioni ricevute, che tipo di contatore è installato indicando se è tele leggibile o meno.

 

Che cosa accade se non si adempie ?

 

Dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile fare il caricamento delle produzioni mensili di energia in maniera autonoma ma sarà compito del Gestore di Rete. Pertanto chi non rende accessibile il proprio contatore di produzione non avrà il caricamento delle produzioni, con conseguente blocco dell’incentivo.