Dal 1 maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Lo annuncia il GSE a seguito della delibera 276/2017/R/eel dell‘Autorità per l‘Energia, (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) in cui viene stabilito che a partire dal 1 gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Il GSE provvederà a completare le richieste di qualifica pervenute fino al 31 dicembre 2016 e le richieste di qualifica presentate nel corso del 2017 per le quali il richiedente non abbia manifestato espressa rinuncia.
I sistemi che accedono al regime di Scambio sul Posto continueranno a essere automaticamente identificati dal GSE come SSP-A o SSP-B.
L‘Autorità ha aggiornato il testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo e dei sistemi di distribuzione chiusi alla luce della formulazione finale dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 – che prevede che a decorrere dall’1 gennaio 2017 non vi sia più alcuna differenza, dal punto di vista dell’applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) realizzabili né tra le diverse tipologie di sistemi di distribuzione chiusi (SDC) consentite, per le quali le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all’energia elettrica prelevata da rete pubblica e che, anche in relazione ai periodi antecedenti all’1 gennaio 2017, le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, con l’unica eccezione della componente tariffaria MCT.
Nel testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (19/2017), sono infatti stati abrogati (modifiche all‘articolo 6, comma 9) i commi da 1 a 7 del Dl 91/2014 (convertito in legge 116/2014), dunque i Sistemi efficienti di utenza e le Reti interne di utenza non pagheranno più gli oneri generali di sistema sull’energia consumata, introdotti a partire dal 2015 e calcolati sulle parti variabili in misura del cinque per cento degli importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
Fonte: Photon, GSE ed Autorità per l’Energia
http://www.autorita.energia.it/it/schedetecniche/17/276-17st.htm#